martedì 29 settembre 2015

Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati (legge 25.07. 75 n. 402).

COSA E'

E' una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.

A CHI SPETTA

Ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.

REQUISITI

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve soddisfare i seguenti requisiti:
  • essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

DOMANDA

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria (Paesi dell'UE, Stati SEE -Islanda, Liechtenstein e Norvegia- e Svizzera), dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
    Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all'Istituzione estera in causa.
  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero o dalla competente autorità consolare.

DECORRENZA

La prestazione decorre:
  • dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

DURATA

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

IMPORTO DELL'INDENNITA'

L'importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell''anno di riferimento della prestazione da erogare (per l'anno in corso,Circ. 16 del 29-01-2015).

Come noto le retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 317/1987, convertito con modificazioni in legge n. 398/1987, sono determinate con decreti ministeriali annuali.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere l' assegno al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS.
L'indennità può essere riscossa:
  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;

  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
    Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
N.B. :Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b10168%3b10073%3b&lastMenu=10073&iMenu=1&iNodo=10073&p4=2

Disoccupazione per chi si sposta nei Paesi UE, nei Paesi SEE e in Svizzera.

A CHI SI APPLICA

La normativa comunitaria si applica ai:
  • cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, di uno stato del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera, nonché cittadini di Paesi terzi (extracomunitari) a condizione che siano residenti in uno Stato UE e siano stati assicurati almeno in due Stati membri (Circolare n. 51/2011);
  • apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro.


Stati dell'Unione Europea
Austria FinlandiaLituaniaRep. Ceca
BelgioFranciaLussemburgoRomania
BulgariaGermaniaMaltaSlovacchia
CiproGreciaPaesi BassiSlovenia
CroaziaIrlandaPoloniaSpagna
DanimarcaItaliaPortogalloSvezia
EstoniaLettoniaRegno Unito (GB e EIRE)Ungheria

Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera

I principi fondamentali della normativa comunitaria

I principi fondamentali della normativa comunitaria che si applicano ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità sono i seguenti:
  • parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
  • mantenimento dei diritti e dei benefici acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (esportabilità delle prestazioni);
  • totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;
  • unicità della legislazione applicabile.
La normativa comunitaria  di sicurezza sociale - i regolamenti comunitari e le circolari Inps

La normativa comunitaria ha la sua fonte nei Regolamenti comunitari di sicurezza sociale che coordinano i sistemi previdenziali nazionali degli Stati membri - anche in materia di disoccupazione - in modo da garantire i diritti di sicurezza sociale ai lavoratori migranti. I principali sono:

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013);
REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (versione consolidata del 08.01.2013).

Circolari e Messaggi Inps:

Messaggio n.12242/2013 Regolamentazione comunitaria: ingresso della Croazia nell'Unione europea. Effetti sulla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari;

Circolare n. 50/2013 Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera;

Circolare n. 3/2013 Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e agli Stati SEE;

Circolare n. 51/2011 Regolamento (UE) n. 1231/2010;

Circolare n.132/2010 Disoccupazione e nuovi formulari U1, U2 e U3;

Circolare n. 82/2010 disposizioni di carattere generale;

Circolare n. 85/2010 disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni.

Circolare n. 105/2015 Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi (Decisione U4 della Commissione amministrativa).

L'ESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

La normativa comunitaria prevede che il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato e che ha maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, in base ai soli periodi assicurativi risultanti ai sensi di detta legislazione ovvero con la totalizzazione dei periodi di uno o più Stati dell'Unione europea, può continuare a beneficiare delle prestazioni stesse, qualora si rechi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un'occupazione.

QUANDO SPETTA:

La conservazione del diritto è subordinata alle condizioni ed ai termini sotto indicati:
  • la persona disoccupata, prima della sua partenza, deve essere iscritta come richiedente lavoro e deve essere rimasta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno 4 settimane; tuttavia le Istituzioni possono autorizzare la partenza prima di tale termine;
  • la persona disoccupata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca, sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente in questo Stato.

 ADEMPIMENTI  DELLA PERSONA DISOCCUPATA:

a) beneficiario di disoccupazione ASpI/miniASpI/NASpI che si reca in un altro Stato

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione ASpI/miniASpI/NASpI che si reca in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alle prestazioni per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dalla data da cui il disoccupato non è più a disposizione del Centro per l'Impiego, cioè dalla data in cui lascia l'Italia.

La persona deve, prima della partenza, comunicare al Centro per l'Impiego la data dalla quale non è più disponibile (data di partenza dall'Italia) e alla Struttura INPS territorialmente competente chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1).
Avvalendosi della facoltà prevista dai regolamenti comunitari, l'Italia ha stabilito che, affinché la prestazione di disoccupazione possa essere esportata, è sufficiente che l'interessato, prima della partenza, sia rimasto iscritto anche per un solo giorno - in luogo delle quattro settimane previste - presso il Centro per l'impiego.

La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca entro 7 giorni e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
La prestazione ASpI/miniASpI/NASpI sarà sospesa finché l'Ufficio del lavoro dello Stato membro in cui si è recato non comunicherà all'INPS l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l'INPS pagherà direttamente alla persona disoccupata la prestazione dovuta a decorrere dalla data in cui ha lasciato l'Italia.

Qualora, invece, la persona si iscriva presso l'Ufficio del lavoro dello Stato estero in cui si reca oltre il 7° giorno, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (3 mesi a decorrere dal giorno in cui ha lasciato l'Italia).

N.B.: Nel caso in cui la persona, durante il periodo di percezione dell'indennità, si rechi all'estero alla ricerca di lavoro senza rispettare l'obbligo di darne comunicazione al Centro per l'Impiego, viene meno il diritto ad esportare detta prestazione, che sarà recuperata interamente dalla data in cui la stessa ha cessato di essere a disposizione del Centro per l'Impiego (data della partenza).

b) beneficiario di prestazione estera che rientra in Italia

Il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alle prestazioni, di norma, per un massimo di tre mesi.
Tuttavia la normativa comunitaria prevede la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di sei mesi. E' opportuno, pertanto, che la persona disoccupata si informi se lo Stato che eroga la prestazione prevede tale proroga.

La persona deve, prima della partenza, comunicare all'Istituzione dello Stato estero la data dalla quale non è più disponibile presso gli Uffici del lavoro di detto Stato e chiedere il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1).

La persona disoccupata, una volta giunta in Italia, deve iscriversi entro 7 giorni presso il Centro per l'Impiego e presentare il documento portatile U2.
La prestazione di disoccupazione estera rimarrà sospesa finché il Centro per l'Impiego italiano non comunicherà all'Istituzione estera l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l'Istituzione estera pagherà direttamente alla persona interessata la prestazione dovuta.

Qualora, invece, la persona si iscriva presso il Centro per l'Impiego oltre il 7° giorno, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (3 mesi a decorrere dal giorno in cui ha lasciato il Stato estero).

Si fa presente che un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell'indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all'indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati (Disoccupazione rimpatriati).
In questo caso dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall'Istituzione estera.

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE

Lo Stato membro in cui la persona ha lavorato da ultimo deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l'accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione (totalizzazione dei periodi).
    a) persona che ha lavorato – da ultimo – in Italia
Esempio:
Una persona che ha lavorato in Germania dal 1.1.2011 al 30.6.2012, in Lettonia dal 1.7.2012 al 30.6.2013 e in Italia dal 1.7.2013 al 15.9.2013, sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato di ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione.
Invece, cumulando i periodi lavorati in tutti gli Stati, raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione italianaASpI, o miniASpI, NASpI.
L'importo della prestazione erogata sarà calcolato sull'imponibile previdenziale relativo al solo lavoro svolto in Italia.

Documentazione relativa al lavoro estero

Il richiedente la prestazione italiana dovrà indicare nella domanda di aver lavorato all'estero specificando in quali Stati.
E' opportuno che, prima di lasciare lo Stato estero dove è stata svolta un'attività lavorativa, la persona richieda l'attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione presso l'Istituzione competente (documento portatile U1).

Nel caso in cui la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l’Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’Istituzione dell’altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo.

Infatti, la richiesta del documento portatile U1 non costituisce un obbligo per la persona disoccupata.

Se la persona non è in possesso dell'U1, va allegata alla domanda tutta la documentazione estera (buste paga, contratto di lavoro, etc.) comprovante l'attività lavorativa. In questo caso l'attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione sarà richiesta dalle Strutture INPS territorialmente competenti direttamente all'Istituzione estera in causa.
    b) persona che ha lavorato – da ultimo – in Paese diverso dall’Italia
Esempio:
Una persona che ha lavorato in Italia dal 1.1.2011 al 30.6.2012, in Croazia dal 1.7.2012 al 30.6.2013 e in Slovenia dal 1.7.2013 al 25.1.2014, sulla base dei soli periodi maturati in Slovenia (Stato di ultima occupazione) potrebbe non avere diritto al pagamento di alcuna prestazione.
Invece, cumulando i periodi lavorati in tutti gli Stati, raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista dalla normativa slovena.

Documentazione relativa al lavoro svolto in Italia

La persona, prima di lasciare l'Italia, deve chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente il rilascio del documento portatile U1.

Se l'assicurato non ha chiesto il formulario U1 prima della partenza, dovrà presentare tutta la documentazione comprovante l'attività lavorativa in Italia all'Istituzione slovena che deve richiedere l'attestazione relativa ai periodi di assicurazione direttamente all'INPS.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b10168%3b&lastMenu=10168&iMenu=1&p4=2

Disoccupazione agricola.

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A CHI SPETTA
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

A CHI NON SPETTA


  • ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
    • le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
    • coloro che si dimettono per giusta causa.

QUANDO SPETTA

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

QUANTO SPETTA

L'indennità spetta:
  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

LA DOMANDA

Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.

In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.

L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
  • bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.

L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
  • per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
  • per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.

L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
  • presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
  • sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
  • abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
  • Nel caso di infortunio e malattia professionale:
    • per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
  • Nel caso di malattia:
    • per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
  • Nel caso di gravidanza e puerperio:
    • limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.

DIMISSIONI

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa":
  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui  la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

È equiparata a licenziamento anche la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale intervenuta mediante la procedura di conciliazione (prevista dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1 comma 40 della legge n. 92 del 2012) se la conciliazione ha avuto esito positivo.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemDir=5799

La nuova disoccupazione NASPI.


 La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.


2. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)

2.1       Destinatari

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si precisa infine che la categoria dei  collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL  introdotta in via sperimentale per il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 ( Circ. INPS n.83 del 27 aprile 2015 ).


2.2       Requisiti

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b)  possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c)  possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

a) Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal c.d. mobbing;
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

b) Almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.  

Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

-      malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
-      cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
-      assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata  in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS - con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi - col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

  • malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.

I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione,  determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

2.3       Calcolo e misura

L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta nella predetta dichiarazione mensile uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.

Si precisa che ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente,  l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.  

2.4 Misura per soci lavoratori e personale artistico assicurati dal 1° gennaio 2013.

Si fa presente che per gli eventi di disoccupazione riguardanti i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha introdotto una importante novità ispirata all’esigenza di una maggiore e più immediata tutela.
Pur permanendo il meccanismo di allineamento progressivo dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione versata per questi soggetti, previsto dall’art. 2, c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giungerà a regime nel 2017,  la misura della NASpI da corrispondersi a questi lavoratori, in relazione agli  eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1 maggio 2015, è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

2.5       Durata della prestazione

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Al riguardo si precisano  le seguenti modalità operative:

  • ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondo i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2 b);
  • ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
  • i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Sempre ai fini che qui interessano va evidenziato che il susseguirsi di discipline differenti relative alla tutela della disoccupazione ha reso necessaria l’individuazione di una serie di criteri in base ai quali quantificare i periodi di contribuzione che hanno dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione anche quando la durata di questa non era rapportata alla contribuzione preesistente.
I suddetti criteri prevedono che:

1)         Al fine di applicare il metodo di non computo delle settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione  di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI – per le quali la durata della prestazione non era commisurata alla contribuzione preesistente - si adotterà il seguente procedimento di calcolo:

A)      In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI;

B)      In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI,  il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere;

C)      In entrambi i casi A) e B), tuttavia, per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.
Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere. 

Si espongono, ad ogni buon fine,  casi esemplificativi  riportando l’ordine letterale dei precedenti punti.

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm