Șomajul agricol este o prestație la care au dreptul muncitorii care lucrează în agricultură si sunt inscrisi pe listele nominale de muncitori agricoli.
CINE ARE DREPTUL
• muncitorii temporari;
• micii fermieri;
• asociatii familiare;
• micii cultivatori care integrează până la 51 de zile de înscriere în listele nominale prin contribuții voluntare;
• muncitorii agricoli pe termen nelimitat care lucrează doar o parte a anului.
CINE NU ARE DREPTUL
• muncitorii din afara UE, cu un permis de ședere pentru muncă sezonieră;
• muncitorii care își depună cererea de somaj după expirarea termenului limită;
• muncitorii înscriși intr-una din regiile autonome sau separate pentru întregul an, sau pentru o parte a anului, dar numărul de zile lucrătoare care se încadrează în perioada de inscriere este mai mare decât activitatea unui muncitor;
• muncitorii pensionari la data de 1 ianuarie a anului de competenta a prestatiei de somaj. În caz de pensionare în cursul anului, numărul de zile compensate pentru șomaj agricol este re-proportionata, comparativ cu numărul de luni înainte de data intrării în vigoare a pensionării;
• muncitorii care demisionează voluntar, cu excepția:
- mamele care lucrează si care demisionează în cursul perioadei de naștere (sau tații);
- cei care demisionează din motive intemeiate (nu din motive personale).
CÂND AI DREPTUL
Practica de șomajul este pentru muncitorii agricoli care au:
• includerea în listele nominale de lucrători agricoli angajați temporari, pentru anul la care se referă cererea sau un raport de muncă pe termen nelimitat agricol pentru o parte a anului la care se refera somajul;
• cel puțin doi ani de vechime în asigurări împotriva șomajului involuntar (prin inscrierea in listele agricole de cel puțin doi ani sau, alternativ, cu includerea în listele pentru anul referitoare la furnizarea și acreditarea unei contribuții împotriva șomaj involuntar pentru activități non-agricole care depind de referință bienal precedent practicei de somaj);
• cel puțin 102 zile de contribuții în ultimii doi ani constituit de anul la care se referă indemnizatia și anul precedent (această cerință poate fi cumulate cu contribuții relative unei munci ne agricola, cu condiția ca zilele lucrate in agricultura sa prevaleze fata de cele lucrate in alte sectoare).
Ele pot fi folosite pentru a atinge 102 zile de contribuții, chiar și cele figurat legate de perioadele de concediu de maternitate obligatoriu și concediul pentru creșterea copilului.
CAT DUREAZA
Indemnizatia dureaza:
• pentru un număr de zile egale cu cele lucrate în limita maximă de 365 (366) zile pe an, de la care trebuie să se scada: zilele de lucrător dependent agricol și non-agricol; zilele muncite pe cont propriu; zilele compensate pentru alte motive, cum ar fi boala, maternitate etc.; nu pot beneficia de indemnizatie cei care au expatriere definitiva;
• indemnizatia este de 40% din salariul de referință. Din suma datorată se retine de 9% pentru fiecare zi de prestații de șomaj pentru contribuția de solidaritate. Această contributie se efectuează pentru un număr maxim de 150 de zile.
P.S. Muncitorilor agricoli pe termen nelimitat indemnizația li se plătește într-o cantitate egală cu 30% din salariul actuale. Nu se aplică contribuției de solidaritate.
CEREREA
Practica de șomajului agricol trebuie să fie prezentata până la 31 martie a anului următor anului la care se refera somajul, sancțiunea decăderia din drepturi. În cazul în care această dată cade într-o duminică sau o sărbătoare legală termenul limită împins înainte la următoarea zi lucrătoare.
În caz de deces al asiguratului, cererea poate fi depusă de către moștenitori pana la aceeași dată (31 martie a anului următor).
MODURI DE PLATA
Indemnizatia este plătită direct de INPS într-o singură transa.
Muncitorul trebuie să indice pe cererea de somaj următoarele moduri de plata:
• creditarea in cont bancar sau poștal, livret poștal, (solicitantul trebuie să fie titularul IBAN) și trebuie să prezinte modelul SR163 completat de către bancă ;
Indemnizația nu se plătește dacă cererea este depusă după termenul limită.
Diritti e informazioni per lavoratori.
lunedì 17 giugno 2019
mercoledì 30 settembre 2015
Il contratto di ricollocazione Regione Lazio.
AL VIA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: UN SOSTEGNO PER TROVARE UN NUOVO LAVORO

La misura rientra nel nuovo modello di servizi per il lavoro inaugurato nella Regione con l'obiettivo di affiancare il cittadino che perde l'occupazione e accompagnarlo attivamente verso una nuova opportunità. Il nuovo strumento è rivolto a chi ha più di 30 anni ed è disoccupato da più di 12 mesi
11/09/2015 - Va avanti l’impegno della Regione per sostenere in modo concreto chi ha perso il lavoro nella ricerca di una nuova occupazione. Il nuovo strumento messo in campo è il contratto di ricollocazione, una misura di politica attiva del lavoro rivolta a chi ha più di 30 anni ed è disoccupato da più di 12 mesi.
Come funziona il contratto di ricollocazione? Il lavoratore che abbia più di 30 anni e sia disoccupato da più di 12 mesi, a seguito di un primo momento di accoglienza da parte del Centro per l’Impiego sceglie un soggetto accreditato all’interno della lista della Regione. Il contratto di ricollocazione consente alla persona disoccupata di scegliere tra due percorsi alternativi di accompagnamento al lavoro: lavoro subordinato o lavoro autonomo. Riconosciamo, infine, un’indennità di partecipazione alle persone che hanno perso qualsiasi forma di sostegno al reddito. La Regione paga l’importo totale al soggetto accreditato solo a risultato occupazionale raggiunto.
I destinatari del contratto di ricollocazione possono scegliere liberamente il soggetto accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione indipendentemente dalla provincia di residenza. Chi sottoscrive il Contratto di Ricollocazione e non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito ha diritto a un’indennità di partecipazione.
Per presentare la domanda di adesione c’è tempo dalle ore 10 del 30 settembre 2015 fino alle ore 12 del 9 ottobre 2015.
PER CANDIDARTI ALLA SELEZIONE E PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI QUI
“La Regione si fa protagonista della nuova stagione delle politiche attive per il lavoro che hanno l’obiettivo del reinserimento occupazionale, attraverso un percorso che deve essere attivato dal cittadino- lo ha detto Lucia Valente, assessore al lavoro, che ha aggiunto: un modo rivoluzionario di affrontare le crisi occupazionali lontano dal vecchio metodo assistenziale che teneva inattivo per anni il lavoratore. La Regione intende così coniugare l’assistenza intensiva nel mercato del lavoro con un sostegno al reddito per i cittadini che hanno terminato ogni forma di ammortizzatore sociale e decidono di attivarsi”- ha detto ancora Valente.
Come funziona il contratto di ricollocazione? Il lavoratore che abbia più di 30 anni e sia disoccupato da più di 12 mesi, a seguito di un primo momento di accoglienza da parte del Centro per l’Impiego sceglie un soggetto accreditato all’interno della lista della Regione. Il contratto di ricollocazione consente alla persona disoccupata di scegliere tra due percorsi alternativi di accompagnamento al lavoro: lavoro subordinato o lavoro autonomo. Riconosciamo, infine, un’indennità di partecipazione alle persone che hanno perso qualsiasi forma di sostegno al reddito. La Regione paga l’importo totale al soggetto accreditato solo a risultato occupazionale raggiunto.
I destinatari del contratto di ricollocazione possono scegliere liberamente il soggetto accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione indipendentemente dalla provincia di residenza. Chi sottoscrive il Contratto di Ricollocazione e non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito ha diritto a un’indennità di partecipazione.
Per presentare la domanda di adesione c’è tempo dalle ore 10 del 30 settembre 2015 fino alle ore 12 del 9 ottobre 2015.
PER CANDIDARTI ALLA SELEZIONE E PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI QUI
“La Regione si fa protagonista della nuova stagione delle politiche attive per il lavoro che hanno l’obiettivo del reinserimento occupazionale, attraverso un percorso che deve essere attivato dal cittadino- lo ha detto Lucia Valente, assessore al lavoro, che ha aggiunto: un modo rivoluzionario di affrontare le crisi occupazionali lontano dal vecchio metodo assistenziale che teneva inattivo per anni il lavoratore. La Regione intende così coniugare l’assistenza intensiva nel mercato del lavoro con un sostegno al reddito per i cittadini che hanno terminato ogni forma di ammortizzatore sociale e decidono di attivarsi”- ha detto ancora Valente.
martedì 29 settembre 2015
Prestazioni Cassa Edile di Latina.
1) SPESE MEDICHE
RIMBORSO SPESE PER PROTESI ACUSTICHE, OCULISTICHE, ORTOPEDICHE E DENTARIELe domande dovranno essere corredate di fattura o ricevuta fiscale (originali), comprovanti le spese sostenute per le quali si chiede il rimborso, e pervenire entro un anno dalla data dell'acquisto.
Inoltre, dovrà essere prodotta un'idonea certificazione medica, rilasciata da medico specialista, che attesti la necessità dell'intervento protesico, specificando in via analitica gli elementi della protesi richiesta (per esempio, il numero dei denti da sostituire ed il tipo di protesi da applicare; in caso di protesi oculistica, se trattasi di occhiali, lenti a contatto o similari, etc.).
La spesa dovrà essere avvenuta entro 90 giorni dal rilascio della predetta certificazione. La Cassa Edile di Latina provvede ai rimborsi nei limiti di un solo intervento per ciascun titolo nell'arco di un triennio (1 ottobre - 30 settembre) per ogni componente del nucleo familiare del lavoratore, compreso il lavoratore stesso.
La Cassa Edile di Latina, per ciascuna assistenza al lavoratore, coniuge o figli, secondo la spesa sostenuta al netto dei rimborsi del servizio Sanitario Nazionale, eroga le seguenti prestazioni.
A) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli fino ad un massimo di € 1800 per protesi acustiche;SUSSIDIO PER EMODIALIZZATI
B) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli, fino ad un massimo di € 350 per protesi ortopediche (busti, carrozzelle, scarpe ortopediche, stampelle, etc.)
C) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli, fino ad un massimo di € 250 per l’acquisto di protesi oculistiche;
D) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, perconiuge o figIi, fino ad un massimo di € 100 per ciascun elemento sostituito dalla protesi dentaria (escluse, quindi, le spese per estrazioni, cicli di cure mediche o estetiche, ortodonzia in genere).
Per I figli minorenni potranno essere inoltrate richieste di contributo alle spese sostenute per apparecchi correttivi, con rimborso fino ad un massimo annuo di € 600, per un solo ciclo biennale di cure ortodontiche. I casi eccezionali che prevedano cicli di cura di tre o quattro anni saranno oggetto di verifica di una apposita commissione composta pariteticamente (parti sociali e parti imprenditoriali).
La Cassa Edile corrisponde un assegno semestrale in cifra di € 1000 per il lavoratore o € 800 per coniuge o figli, emodializzati. La richiesta di contributo può essere inoltrata a cadenza semestrale e dovrà essere corredata da idonea certificazione medica, comprovante i trattamenti di emodialisi sostenuti nei sei mesi precedenti
INDENNITA' INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI La Cassa Edile garantisce a tutti i lavoratori dipendenti di Imprese iscritte che incorrano in infortuni extraprofessionali, le seguenti prestazioni:
A) in caso di morte € 6000 da liquidarsi in favore degli aventi diritto;La garanzia decorre dalle 24 ore della data di regolare assunzione da parte della ditta.
B) in caso di invalidità permanente € 100 per ogni punto di invalidità, fino ad un massimo di € 6000.
Per beneficiare della prestazione, il lavoratore o gli aventi diritto, dovranno inviare alla Cassa Edile comunicazione entro 5 giorni dall'evento.
ASSEGNO FUNERARIO
La Cassa Edile corrisponde un assegno di € 1500 e € 1000, rispettivamente nel caso di decesso del lavoratore o di un familiare.
Il lavoratore, o gli aventi diritto, devono presentare domanda corredata da certificato di morte, stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. e, in caso del decesso dell'iscritto, atto notorio con indicazione degli eredi.
2) BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
Ogni anno la Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori iscritti alla scuola media dell'obbligo - I, II e III media - un assegno (Buoni libro) di € 200 dietro presentazione di domanda corredata da certificato di iscrizione dello studente per l'anno scolastico in corso e stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore stesso.Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentino scuole medie superiori statali, regionali o parificate, purchè siano stati promossi l'anno precedente alla sessione estiva (esclusi, quindi, respinti e rimandati), la Cassa Edile eroga una BORSA DI STUDIO di € 300 dietro presentazione di domanda corredata da certificato di iscrizione anno scolastico in corso e frequenza dell'anno scolastico precedente, codice fiscale dello studente e stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore.
Le domande vanno presentate improrogabilmente entro il 15 Dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico a cui si riferiscono, pena la decadenza del diritto.
Il requisito delle 900 o 1800 ore di accantonamento versate, rispettivamente in 12 o 24 mesi (così come stabilito nei REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI), deve essere maturato da parte del lavoratore alla data del 30 Settembre precedente.
UNIVERSITA’ A favore dei figli dei lavoratori iscritti a corsi di laurea, la Cassa Edile eroga BORSE DI STUDIO dell'importo di € 1.000 nel caso di superamento di almeno quattro esami, sostenuti nell'anno accademico precedente la data di presentazione della domanda.
A integrazione dell'importo sopra indicato verranno riconosciute ulteriori € 200 per ciascun esame sostenuto oltre il predetto numero di quattro.
Non sono accoglibili le domande riferite ad esami sostenuti in anni accademici nei quali lo studente risulti fuori corso.
Le domande dovranno essere corredate di documenti che attestino l'iscrizione al corso e gli esami sostenuti con relativa votazione, nonché del codice fiscale dello studente e lo stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore.
La domanda va presentata interogabilmente entro il 31 Luglio successivo alla fine dell'anno accademico a cui si riferisce, pena la decadenza dal diritto.
Il requisito delle 900 o 1800 ore di accantonamento versate, rispettivamente in 12 o 24 mesi (così come stabilito nei REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI), deve essere maturato da parte del lavoratore alla data del 30 Maggio precedente.
Corsi di diploma universitario
(c.d. lauree brevi o triennali)
A favore dei figli dei lavoratori iscritti ai corsi di diploma universitario (c.d. lauree brevi), la Cassa Edile eroga Borse di Studio dell'importo di € 516,00 nel caso di superamento di almeno 6 esami sostenuti nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Dopo i 6 esami verranno riconosciute € 100.00 per ogni esame in più. Non sono accoglibili le domande riferite ad esami sostenuti in anni accademici nei quali lo studente risulti fuori corso.
Restano invariate le modalità di presentazione delle domande e i requisiti per il diritto alle prestazioni già stabilite per i corsi di Laurea tradizionali.
3) UNA TANTUM PREMIO DI INSERIMENTO NEL SETTORE EDILE
Ai lavoratori che iniziano, per la prima volta, la loro attività in edilizia e che, entro il compimento del 23mo anno d'età possono vantare una permanenza nel settore di almeno 600 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Latina, verrà erogato un premio una tantum di € 400.Viaggi studio per i figli dei lavoratori
Per i figli dei lavoratori verranno organizzati nei periodi estivi viaggi studio all'Estero per perfezionare le lingue della comunità Europea. Le modalità verranno decise, annualmente, dalla Commissione Assistenze.
ATTI DI LIBERALITA’
Per i casi in cui il lavoratore iscritto si trovi in condizioni di particolare necessità economica per interventi straordinari o gravissimi, non previsti dal presente regolamento, la Commissione Assistenze (costituita da Presidente, Vice-presidente, due rappresentanti di parte datoriale e due di parte sindacale, scelti tra i componenti il Comitato di Gestione della Cassa Edile) valuterà le domande pervenute a chiusura dell’esercizio finanziario dell’Ente e nell’ambito di questo.
Tenuto conto delle spese sostenute dal lavoratore, dei carichi di famiglia o di altre valutazioni a carattere economico-sociale, delle assistenze già percepite dalla Cassa, la commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla liquidazione di specifici contributi.
4) ASSISTENZA FISCALE
Ad ogni lavoratore iscritto nel periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre, per il quale risultino versate almeno 600 ore di accantonamento GNF nell'anno, la Cassa Edile invierà apposita lettera da presentare ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) afferenti alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL - FILLEA - CGIL della Provincia di Latina che garantiranno, gratuitamente, ai lavoratori destinatari della predetta comunicazione, un servizio di Assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 ovvero del modello Unico.Tale comunicazione verrà inviata entro il mese di Marzo dell'anno successivo.
In ogni caso, le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile non possono superare le risorse a disposizione della stessa per tali finalità. A tal fine, a chiusura di esercizio, la Cassa valuterà le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.
http://www.cassaedilelatina.it/lavoratori.php?id=19
Voucher baby sitting – asili nido.
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio:
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento
Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b8591%3b&lastMenu=8591&iMenu=1&iNodo=8591&p4=2
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:- le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio:
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
COSA SPETTA
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:- contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
- voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".
MODALITÀ DI EROGAZIONE
- Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
- Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.
I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.
La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, l’Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
- indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
- indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
- dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell’anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.
Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento
Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
- delegazione liberatoria di pagamento
- dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b8591%3b&lastMenu=8591&iMenu=1&iNodo=8591&p4=2
Congedi parentali e riposi per allattamento.
CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)
1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTIA CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:- entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
- entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.3) LAVORATRICI AUTONOME
A CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
RIPOSI ALLATTAMENTO
A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
- la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
- la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:- 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
- 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
- adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
- parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.LA DOMANDA
A) Congedo parentale (materntità facolatativa)La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
B) Riposi per allattamento
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto:
- direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
- sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5770%3b&lastMenu=5770&iMenu=1&iNodo=5770&p4=2
Assegno congedo matrimoniale.
COSA E’
È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.A CHI SPETTA
L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
- ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
- ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
A CHI NON SPETTA
L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio;
- credito;
- assicurazioni;
- enti locali;
- enti statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
QUANTO SPETTA
Operai e apprendisti:7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.
Lavoratori a domicilio:
7 giornate di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.
Marittimi:
8 giornate di salario medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.
Part- time verticale:
spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.
CUMULABILITÀ/INCUMULABILITÀ
L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea. È incumulabile, invece, con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
LA DOMANDA
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Lavoratori disoccupati
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- copia dell’ultima busta paga.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
- copia dell’ultima busta paga.
IL PAGAMENTO
Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps da datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps.http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5682%3b&lastMenu=5682&iMenu=1&iNodo=5682&p4=2
Assegno maternità dello stato e dei comuni.
ASSEGNO DI MATERNITA' STATO E COMUNI
L'assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps.L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
A CHI SPETTA
Assegno di maternità dello StatoPuò essere richiesto:
- dalla madre anche adottante
- dal padre anche adottante
- dall'affidataria preadottiva
- dall'affidatario preadottivo
- dall'adottante non coniugato
- dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
- generali:
- residenza in Italia
- cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari
- per la madre:
- se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
- se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
- per il padre:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
- se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
- regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
- il minore sia soggetto alla sua potestà
- il minore non sia in affidamento presso terzi
- la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.
Assegno di maternità dei comuni
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
- alle cittadine italiane
- alle cittadine comunitarie
- alle cittadine extracomunitarie in possesso della del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.
LA DOMANDA
Assegno di maternità dello StatoLa domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Assegno di maternità dei Comuni
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
QUANTO SPETTA
Assegno di maternità dello StatoL'importo dell'assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).
Assegno di maternità dei Comuni
L' importo dell'assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2014, sono i seguenti:
- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 338,21 mensili per complessivi Euro 1.691,05 (Euro 338,21 X 5 mesi)
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 35.256,84.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5690%3b&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2
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