mercoledì 30 settembre 2015

Il contratto di ricollocazione Regione Lazio.

AL VIA IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE: UN SOSTEGNO PER TROVARE UN NUOVO LAVORO

ricollocazione

La misura rientra nel nuovo modello di servizi per il lavoro inaugurato nella Regione con l'obiettivo di affiancare il cittadino che perde l'occupazione e accompagnarlo attivamente verso una nuova opportunità. Il nuovo strumento è rivolto a chi ha più di 30 anni ed è disoccupato da più di 12 mesi
11/09/2015 - Va avanti l’impegno della Regione per sostenere in modo concreto chi ha perso il lavoro nella ricerca di una nuova occupazione. Il nuovo strumento messo in campo è il contratto di ricollocazione, una misura di politica attiva del lavoro rivolta a chi ha più di 30 anni ed è disoccupato da più di 12 mesi.

Come funziona il contratto di ricollocazione? Il lavoratore che abbia più di 30 anni e sia disoccupato da più di 12 mesi, a seguito di un primo momento di accoglienza da parte del Centro per l’Impiego sceglie un soggetto accreditato all’interno della lista della Regione. Il contratto di ricollocazione consente alla persona disoccupata di scegliere tra due percorsi alternativi di accompagnamento al lavoro: lavoro subordinato o lavoro autonomo. Riconosciamo, infine, un’indennità di partecipazione alle persone che hanno perso qualsiasi forma di sostegno al reddito. La Regione paga l’importo totale al soggetto accreditato solo a risultato occupazionale raggiunto.

I destinatari del contratto di ricollocazione possono scegliere liberamente il soggetto accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione indipendentemente dalla provincia di residenza. Chi sottoscrive il Contratto di Ricollocazione e non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito ha diritto a un’indennità di partecipazione.

Per presentare la domanda di adesione c’è tempo dalle ore 10 del 30 settembre 2015 fino alle ore 12 del 9 ottobre 2015.

PER CANDIDARTI ALLA SELEZIONE E PER MAGGIORI INFORMAZIONI VAI QUI

“La Regione si fa protagonista della nuova stagione delle politiche attive per il lavoro che hanno l’obiettivo del reinserimento occupazionale, attraverso un percorso che deve essere attivato dal cittadino- lo ha detto Lucia Valente, assessore al lavoro, che ha aggiunto: un modo rivoluzionario di affrontare le crisi occupazionali lontano dal vecchio metodo assistenziale  che teneva inattivo per anni il lavoratore. La Regione intende così coniugare  l’assistenza intensiva nel mercato del lavoro con un sostegno al reddito per i cittadini che hanno terminato ogni forma di ammortizzatore sociale e decidono di attivarsi”- ha  detto ancora Valente.
 
 

martedì 29 settembre 2015

Prestazioni Cassa Edile di Latina.



1) SPESE MEDICHE

RIMBORSO SPESE PER PROTESI ACUSTICHE, OCULISTICHE, ORTOPEDICHE E DENTARIE

Le domande dovranno essere corredate di fattura o ricevuta fiscale (originali), comprovanti le spese sostenute per le quali si chiede il rimborso, e pervenire entro un anno dalla data dell'acquisto.
Inoltre, dovrà essere prodotta un'idonea certificazione medica, rilasciata da medico specialista, che attesti la necessità dell'intervento protesico, specificando in via analitica gli elementi della protesi richiesta (per esempio, il numero dei denti da sostituire ed il tipo di protesi da applicare; in caso di protesi oculistica, se trattasi di occhiali, lenti a contatto o similari, etc.).
La spesa dovrà essere avvenuta entro 90 giorni dal rilascio della predetta certificazione. La Cassa Edile di Latina provvede ai rimborsi nei limiti di un solo intervento per ciascun titolo nell'arco di un triennio (1 ottobre - 30 settembre) per ogni componente del nucleo familiare del lavoratore, compreso il lavoratore stesso.
La Cassa Edile di Latina, per ciascuna assistenza al lavoratore, coniuge o figli, secondo la spesa sostenuta al netto dei rimborsi del servizio Sanitario Nazionale, eroga le seguenti prestazioni.
A) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli fino ad un massimo di € 1800 per protesi acustiche;
B) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli, fino ad un massimo di € 350 per protesi ortopediche (busti, carrozzelle, scarpe ortopediche, stampelle, etc.)
C) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, o il 50% per coniuge e figli, fino ad un massimo di € 250 per l’acquisto di protesi oculistiche;
D) rispettivamente, il 100% per il lavoratore, perconiuge o figIi, fino ad un massimo di € 100 per ciascun elemento sostituito dalla protesi dentaria (escluse, quindi, le spese per estrazioni, cicli di cure mediche o estetiche, ortodonzia in genere).
Per I figli minorenni potranno essere inoltrate richieste di contributo alle spese sostenute per apparecchi correttivi, con rimborso fino ad un massimo annuo di € 600, per un solo ciclo biennale di cure ortodontiche. I casi eccezionali che prevedano cicli di cura di tre o quattro anni saranno oggetto di verifica di una apposita commissione composta pariteticamente (parti sociali e parti imprenditoriali).
SUSSIDIO PER EMODIALIZZATI
La Cassa Edile corrisponde un assegno semestrale in cifra di € 1000 per il lavoratore o € 800 per coniuge o figli, emodializzati. La richiesta di contributo può essere inoltrata a cadenza semestrale e dovrà essere corredata da idonea certificazione medica, comprovante i trattamenti di emodialisi sostenuti nei sei mesi precedenti

INDENNITA' INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI La Cassa Edile garantisce a tutti i lavoratori dipendenti di Imprese iscritte che incorrano in infortuni extraprofessionali, le seguenti prestazioni:
A) in caso di morte € 6000 da liquidarsi in favore degli aventi diritto;
B) in caso di invalidità permanente € 100 per ogni punto di invalidità, fino ad un massimo di € 6000.
La garanzia decorre dalle 24 ore della data di regolare assunzione da parte della ditta.
Per beneficiare della prestazione, il lavoratore o gli aventi diritto, dovranno inviare alla Cassa Edile comunicazione entro 5 giorni dall'evento.

ASSEGNO FUNERARIO
La Cassa Edile corrisponde un assegno di € 1500 e € 1000, rispettivamente nel caso di decesso del lavoratore o di un familiare.
Il lavoratore, o gli aventi diritto, devono presentare domanda corredata da certificato di morte, stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. e, in caso del decesso dell'iscritto, atto notorio con indicazione degli eredi.

2) BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

Ogni anno la Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori iscritti alla scuola media dell'obbligo - I, II e III media - un assegno (Buoni libro) di € 200 dietro presentazione di domanda corredata da certificato di iscrizione dello studente per l'anno scolastico in corso e stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore stesso.
Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentino scuole medie superiori statali, regionali o parificate, purchè siano stati promossi l'anno precedente alla sessione estiva (esclusi, quindi, respinti e rimandati), la Cassa Edile eroga una BORSA DI STUDIO di € 300 dietro presentazione di domanda corredata da certificato di iscrizione anno scolastico in corso e frequenza dell'anno scolastico precedente, codice fiscale dello studente e stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore.
Le domande vanno presentate improrogabilmente entro il 15 Dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico a cui si riferiscono, pena la decadenza del diritto.
Il requisito delle 900 o 1800 ore di accantonamento versate, rispettivamente in 12 o 24 mesi (così come stabilito nei REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI), deve essere maturato da parte del lavoratore alla data del 30 Settembre precedente.
UNIVERSITA’ A favore dei figli dei lavoratori iscritti a corsi di laurea, la Cassa Edile eroga BORSE DI STUDIO dell'importo di € 1.000 nel caso di superamento di almeno quattro esami, sostenuti nell'anno accademico precedente la data di presentazione della domanda.
A integrazione dell'importo sopra indicato verranno riconosciute ulteriori € 200 per ciascun esame sostenuto oltre il predetto numero di quattro.
Non sono accoglibili le domande riferite ad esami sostenuti in anni accademici nei quali lo studente risulti fuori corso.
Le domande dovranno essere corredate di documenti che attestino l'iscrizione al corso e gli esami sostenuti con relativa votazione, nonché del codice fiscale dello studente e lo stato di famiglia o certificazione I.S.E.E. del lavoratore.
La domanda va presentata interogabilmente entro il 31 Luglio successivo alla fine dell'anno accademico a cui si riferisce, pena la decadenza dal diritto.

Il requisito delle 900 o 1800 ore di accantonamento versate, rispettivamente in 12 o 24 mesi (così come stabilito nei REQUISITI PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI), deve essere maturato da parte del lavoratore alla data del 30 Maggio precedente.
Corsi di diploma universitario
(c.d. lauree brevi o triennali)
A favore dei figli dei lavoratori iscritti ai corsi di diploma universitario (c.d. lauree brevi), la Cassa Edile eroga Borse di Studio dell'importo di € 516,00 nel caso di superamento di almeno 6 esami sostenuti nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Dopo i 6 esami verranno riconosciute € 100.00 per ogni esame in più. Non sono accoglibili le domande riferite ad esami sostenuti in anni accademici nei quali lo studente risulti fuori corso.
Restano invariate le modalità di presentazione delle domande e i requisiti per il diritto alle prestazioni già stabilite per i corsi di Laurea tradizionali.

3) UNA TANTUM PREMIO DI INSERIMENTO NEL SETTORE EDILE

Ai lavoratori che iniziano, per la prima volta, la loro attività in edilizia e che, entro il compimento del 23mo anno d'età possono vantare una permanenza nel settore di almeno 600 ore di accantonamento presso la Cassa Edile di Latina, verrà erogato un premio una tantum di € 400.

Viaggi studio per i figli dei lavoratori
Per i figli dei lavoratori verranno organizzati nei periodi estivi viaggi studio all'Estero per perfezionare le lingue della comunità Europea. Le modalità verranno decise, annualmente, dalla Commissione Assistenze.

ATTI DI LIBERALITA’

Per i casi in cui il lavoratore iscritto si trovi in condizioni di particolare necessità economica per interventi straordinari o gravissimi, non previsti dal presente regolamento, la Commissione Assistenze (costituita da Presidente, Vice-presidente, due rappresentanti di parte datoriale e due di parte sindacale, scelti tra i componenti il Comitato di Gestione della Cassa Edile) valuterà le domande pervenute a chiusura dell’esercizio finanziario dell’Ente e nell’ambito di questo.
Tenuto conto delle spese sostenute dal lavoratore, dei carichi di famiglia o di altre valutazioni a carattere economico-sociale, delle assistenze già percepite dalla Cassa, la commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla liquidazione di specifici contributi.

4) ASSISTENZA FISCALE

Ad ogni lavoratore iscritto nel periodo 1 Gennaio / 31 Dicembre, per il quale risultino versate almeno 600 ore di accantonamento GNF nell'anno, la Cassa Edile invierà apposita lettera da presentare ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) afferenti alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL - FILLEA - CGIL della Provincia di Latina che garantiranno, gratuitamente, ai lavoratori destinatari della predetta comunicazione, un servizio di Assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 ovvero del modello Unico.
Tale comunicazione verrà inviata entro il mese di Marzo dell'anno successivo.
In ogni caso, le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile non possono superare le risorse a disposizione della stessa per tali finalità. A tal fine, a chiusura di esercizio, la Cassa valuterà le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

http://www.cassaedilelatina.it/lavoratori.php?id=19

Voucher baby sitting – asili nido.

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:
  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena)
che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:
  • le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
  1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  2. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle "Istruzioni per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia".

MODALITÀ DI EROGAZIONE

  1. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
    Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
  2. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, l’Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
  1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
  2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
  3. dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  4. dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell’anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.
ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all’accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.

L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:
La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all’erogazione dei servizi all’infanzia.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b8591%3b&lastMenu=8591&iMenu=1&iNodo=8591&p4=2

Congedi parentali e riposi per allattamento.

CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
  • se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).
Lavoratrici/lavoratori assicurati ex IPSEMA a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.


Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
  • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
  • al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale:
  • entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
  • entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
  • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:
  • siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio;
  • affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

3) LAVORATRICI AUTONOME

A CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso diadozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.




La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

RIPOSI ALLATTAMENTO

A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
  • la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
  • la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
  • parto gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.

LA DOMANDA

A) Congedo parentale (materntità facolatativa)
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
B) Riposi per allattamento
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto:
  • direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici;
  • sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.
Per le lavoratrici/lavoratori assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5770%3b&lastMenu=5770&iMenu=1&iNodo=5770&p4=2

Assegno congedo matrimoniale.

COSA E’

È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di otto giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

A CHI SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • o fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
Spetta anche:
  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

QUANTO SPETTA

Operai e apprendisti:
7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Lavoratori a domicilio:
7 giornate di guadagno medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Marittimi:
8 giornate di salario medio giornaliero. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

Part- time verticale:
spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

CUMULABILITÀ/INCUMULABILITÀ

L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea. È incumulabile, invece, con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

LA DOMANDA

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale.
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
allegando la documentazione che segue:

Lavoratori disoccupati
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non aventi titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • copia dell’ultima busta paga.
Lavoratori richiamati alle armi
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di militare alla data del matrimonio ovvero relativa documentazione;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/00 relativa ad un rapporto di lavoro (come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
  • copia dell’ultima busta paga.

IL PAGAMENTO

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps da datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5682%3b&lastMenu=5682&iMenu=1&iNodo=5682&p4=2

Assegno maternità dello stato e dei comuni.

ASSEGNO DI MATERNITA' STATO E COMUNI

L'assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall'Inps.

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

A CHI SPETTA

Assegno di maternità dello Stato

Può essere richiesto:
  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario preadottivo
  • dall'adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva
  • dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
  • generali:
    • residenza in Italia
    • cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari
  • per la madre:
    • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
    • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
    • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
  • per il padre:
    • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
    • se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
      • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
      • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
      • il minore sia soggetto alla sua potestà
      • il minore non sia in affidamento presso terzi
      • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Assegno di maternità dei comuni

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.
Il diritto all'assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA

Assegno di maternità dello Stato

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Assegno di maternità dei Comuni

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compreso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

QUANTO SPETTA

Assegno di maternità dello Stato

L'importo dell'assegno, per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, è pari a Euro 2.082,08 (misura intera).

Assegno di maternità dei Comuni

L' importo dell'assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2014, sono i seguenti:
  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 338,21 mensili per complessivi Euro 1.691,05 (Euro 338,21 X 5 mesi)
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 35.256,84.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5690%3b&lastMenu=5690&iMenu=1&iNodo=5690&p4=2

Malattia.

E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.

A CHI SPETTA

  • L’indennità di malattia a carico dell’INPS, secondo le indicazioni di dettaglio di seguito riportate, spetta a:
    • operai settore industria;
    • operai ed impiegati settore terziario e servizi;
    • lavoratori dell’agricoltura;
    • apprendisti;
    • disoccupati;
    • lavoratori sospesi dal lavoro;
    • lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori marittimi;
      Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95.
  • Non Spetta;(a titolo esemplificativo ma non esaustivo): 
    • collaboratori familiari (COLF e Badanti);
    • impiegati dell'industria;
    • quadri (industria e artigianato);
    • dirigenti;
    • portieri;
    • lavoratori autonomi.

COSA SPETTA

  • Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:
    • a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
    • a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’Inps.
  • Lavoratori dell’agricoltura:
    • a tempo indeterminato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
    • a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • Apprendisti: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • Disoccupati: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Sospesi: l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata:
l’indennità per degenza ospedaliera:
spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital, a condizione che:
  • risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
l’indennità di malattia:
spetta nei casi in cui il lavoratore non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che:
  • risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.


  • Lavoratori marittimi:
l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale
spetta dal primo giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica), fino ad un massimo di un anno;

l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare
riguarda gli eventi morbosi che si manifestano entro 28 giorni dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di un anno;

l’indennità per inabilità temporanea da malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro
spetta per gli eventi morbosi che si manifestano dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco e spetta dal primo giorno successivo alla denuncia dell’evento medesimo, fino ad un massimo di 180 giorni.

LA DOMANDA

Per avere diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.
A seguito della trasmissione telematica, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro che potrà usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Inps per la visualizzazione o la ricezione dell’attestato stesso. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al proprio datore di lavoro.

In attesa dell’estensione delle modalità di rilascio e di invio telematico della certificazione di malattia anche da parte delle Strutture ospedaliere, nel caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di  ricovero e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative. Per essere considerate certificative dovranno contenere le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi comportante incapacità lavorativa. 

I lavoratori iscritti alla Gestione separata oltre alla certificazione di malattia, per ottenere il pagamento, dovranno presentare alla Struttura Inps di appartenenza la domanda di prestazione attraverso uno dei seguenti canali (circolare n. 52 del 6.04.2012):
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni  Sostegno del reddito”; 
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; 
• Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.


QUANDO SPETTA

Il diritto all’indennità di malattia decorre (inizio malattia) dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’Azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati.
Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia il lavoratore ha l’onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo rientrante nella prognosi del certificato, egli dovrà darne tempestivamente, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche con le seguenti modalità previste nel messaggio dell’Istituto n. 1290 del 22.1.2013:

  • posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella medicolegale.NOMESEDE@inps.it;
  • fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura territoriale;
  • Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.
L’assenza a visita medica di controllo potrà comportare l’applicazione di specifiche sanzioni.
Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:
  • dalle ore 10,00 alle ore 12,00
  • dalle ore 17,00 alle ore 19,00
L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l’applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
  • per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
  • per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale.

QUANTO SPETTA

Ai lavoratori dipendenti:
dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera
dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.

Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria:
l’indennità spetta nella misura dell’80% (e non del 50% e del 66,66%) per tutto il periodo di malattia.

Ai disoccupati e sospesi dal lavoro:
l'indennità spetta in misura ridotta pari ai 2/3 della percentuale prevista.

Ai ricoverati senza familiari a carico:
l’indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata:
  • l’indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura dell' 8% - 12% - 16% assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l’ 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 il 16%).
  • l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l’importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).

Ai lavoratori marittimi:
  • in caso malattia fondamentale, l’indennità viene corrisposta nella misura del 75% della  retribuzione percepita dall’assistito al momento dello sbarco;
  •  in caso malattia complementare, l’indennità viene corrisposta nella misura del 75% della retribuzione percepita dall’assistito al momento dell’ultimo sbarco;
  • in caso di malattia in continuità di rapporto di lavoro, l’indennità viene corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

LAVORATORI CHE SI AMMALANO ALL’ESTERO

Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità Europea, i nuovi Regolamenti comunitari (Reg. n. 883/2004 e n. 987/2009, entrati in vigore a decorrere dal 1°.05.2010) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Pertanto, il lavoratore dovrà presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio. Diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia o in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ai fini della indennizzabilità, la certificazione deve essere legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispetto del termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione". Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b5688%3b&lastMenu=5688&iMenu=1&iNodo=5688&p4=2&bi=22&link=Malattia

Assegno al nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

A CHI SPETTA

 L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori  dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. (circ. Inps n.84 del 23/05/2013)
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
  •  il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  •  il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  •  i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  •  i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
  • Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  •  i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  •  i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  •  i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
 

DOMANDA

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per  più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

AUTORIZZAZIONE

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.
Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta  la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.
Casi in cui è prevista l’autorizzazione:
  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

 DECORRENZA E VARIAZIONE

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.
 

REDDITI DEL NUCLEO

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

 IL PAGAMENTO

L'assegno viene pagato:
  • dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
  • direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o  mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO

Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.  L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.
 

 PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.
 

PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.  Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b9586%3b&lastMenu=9586&iMenu=1&p4=2&bi=22&link=Assegno al nucleo familiare

Maternità e Paternità.

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)


LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA

  • alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
    (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
  • alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
    • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro 
    • il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
  • alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
  • alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
    26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
  • alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
  • alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)
  • alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt.  2 e  57 del T.U.)

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

prima del parto
  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, nè indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008 di attuazione dell’art. 26 del T.U.

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.


ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:
  1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
  2. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà”  dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

CHI PAGA

Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L'indennità è pagata direttamente dall'Inps alle:
  • lavoratrici stagionali 
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici disoccupate o sospese
  • lavoratrici assicurate exIPSEMA

Il pagamento diretto viene effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il congedo di maternità (art. 64 T.U. e relativi decreti ministeriali) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso.
Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA

Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
  • i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
  • i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta 
  • i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U.  modificato dal D.Lgs. 119/2011).

In caso di adozione o affidamento di minore di cui alla legge 184/1983 il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso (sentenza Corte Costituzionale n.257/2012), a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

Il congedo di paternità  è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
  • morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale 
  • abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

LAVORATRICI AUTONOME

L’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.
L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.
L'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.
L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.

A CHI SPETTA

Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni (circ.Inps n.130/2013), iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.
Si possono verificare i seguenti casi:
  • iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi): qualora l'attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità), per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività stessa;
  • iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.

QUANTO SPETTA

Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) spetta un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
  • bonifico presso l'ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

LA DOMANDA

La domanda di maternità (o paternità) deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line); 
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; 
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA, in via transitoria fino al 31.06.2014, la domanda di congedo di maternità deve essere inviata secondo le modalità attualmente in uso, corredata dai dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nonché del certificato medico di gravidanza (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013).

Documentazione da presentare in forma cartacea

Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.
Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:
  • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
  • la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804